La novella intervenuta nel 2015 ha radicalmente mutato il quadro dello Statuto dei Lavoratori (l.300/1970), comprimendo in modo significativo il perimetro delle tutela colà originariamente previste. Uno degli aspetti toccati riguarda all’art. 4 l’attività di controllo sul prestatore d’opera da parte del datore di lavoro: la versione precedente utilizzava una struttura a permissione (generalizzato divieto con espresse eccezioni), quest’oggi la situazione è specularmente rovesciata, dato che la clausola abilitante al controllo a distanza è, di fatto, una delega in bianco.
Recentemente la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è pronunciata su un caso, posto alla sua attenzione da un ricorrente romeno, che potrebbe dar luogo a profili di contrasto con la normativa italiana post riforma: difatti se da un lato in sede CEDU non viene esclusa la possibilità di controllo, se ne subordina l’esercizio a un’informativa puntuale su tale eventualità.
I possibili profili di antinomia, qualora tale indirizzo si consolidasse e venisse assunto come prospettiva interpretativa della CEDU, si concreterebbero nel venire in essere di una responsabilità risarcitoria in capo al datore di lavoro che non articoli e circostanzi in maniera precisa le modalità attraverso le quali il controllo di dispositivi in uso al prestatore d’opera venga effettuato e la tipologia di informazioni apprese, ciò in particolare per quanto concerne l’accesso alla casella individuale di posta elettronica, ormai largamente diffusa negli ambienti di lavoro minimamente strutturati. Il dato di fatto è che, comunque, una tutela sovranazionale come quella attinta dal ricorrente del caso in parola è molto più lunga, necessario difatti il previo esperimento dei rimedi interni, e comunque non ha carattere conservativo/reale, bensì solo risarcitorio.
Altro tema di grande rilevanza ai fini lavoristici per l’enorme diffusione pratica è quello dell’utilizzo del sistema di chat whatsapp poiché potrebbeavere rilievo ai fini del rapporto di lavoro, per licenziamenti o sanzioni, comunicazioni inviate o ricevute all’interno di gruppi con colleghi o anche solo la presenza online del prestatore d’opera in orari in cui non dovrebbe esserlo.
Alberto Leoncini