Il presente Sito è predisposto ai fini informativi in merito ai settori di attività dello Studio professionale. Titolare del dominio è l’avv. Alberto Leoncini del foro di Treviso, responsabili dei relativi contenuti sono i professionisti titolari delle singole pagine che sono gestite autonomamente dagli stessi, iscritti all’Ordine degli Avvocati di Treviso, Venezia e Roma.
Il Sito è stato realizzato in conformità a quanto stabilito dagli articoli 17, 18 e 19 del Codice Deontologico Forense, dall’art. 7 del D. Lgs. n. 70/2003 emanato in attuazione della Direttiva 2000/31/CE in materia di servizi della società dell’informazione, nonché dalla Legge Professionale Forense, dagli ulteriori interventi legislativi europei o nazionali e dai provvedimenti del Consiglio Nazionale Forense successivi alla pubblicazione della presente.
1. Finalità del presente Sito
Le pagine del presente Sito ed eventuali profili sui social media presentano carattere meramente informativo e divulgativo delle attività dello Studio legale, nel rispetto della delibera del C.N.F. del 17/07/99 e dell’art.17 del Codice Deontologico Forense. La finalità del presente Sito, quindi, è quella di fornire ai suoi Visitatori informazioni sull’attività in esso svolta, sugli ambiti di attività prevalente, sulla sua struttura, sui titoli professionali posseduti dai professionisti, su convegni e attività scientifica, nonché per portare a conoscenza dei Visitatori, mediante la pubblicazione di contributi di vario genere nelle apposite sezioni (sentenze, massime, articoli, approfondimenti, ecc.), l’esistenza di problematiche giuridiche ritenute meritevoli di approfondimento.
Il presente Sito, pertanto, non integra in alcun modo una pubblicità espressa od occulta dello Studio legale, vietata dagli articoli 17 e 18 del Codice Deontologico Forense.
Tutte le informazioni presenti nel presente Sito sono trasparenti, veritiere, corrette e mai equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive, e non violano in alcun modo l’obbligo di segreto professionale.
2. Natura della prestazione professionale dell’avvocato
L’avvocato assume un’obbligazione di mezzi e non di risultato e, conseguentemente, non risponde dell’eventuale mancato raggiungimento del risultato sperato dal Cliente.
Rientra tuttavia tra gli obblighi dell’avvocato quello di svolgere la propria attività con diligenza (articoli 1176, comma 2, e 2236 del codice civile).
In particolare, tale obbligo, anche alla luce di quanto previsto dalla normativa deontologica, impone all’avvocato:
- di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato, sia nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del Cliente, essendo il professionista tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
- di richiedere al Cliente gli elementi necessari o utili in suo possesso;
- di sconsigliare il Cliente dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole.
3. Informazioni da fornire al Cliente
L’art. 27 del Codice Deontologico e l’art. 13, comma 5, della Legge Professionale Forense impongono all’avvocato di informare il Cliente e la parte assistita, al momento dell’assunzione dell’incarico:
- sul livello della complessità dell’incarico, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione;
- sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e delle attività da espletare,
- sul prevedibile costo della prestazione, in forma scritta, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale, indicando anche gli estremi della propria polizza assicurativa,
- sulla possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione, nonché dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge e, ove ne ricorrano le condizioni, della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato;
- ogni qualvolta ne venga richiesto, sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma, del citato Codice;
- sulla necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso;
- sul contenuto di quanto appreso legittimamente nell’esercizio del mandato, se nell’interesse della parte assistita.
4. Consulenza online
Lo Studio non rende consulenze legali online. Eventuali richieste di consulenza inviate dagli Utenti a mezzo telematico (ad esempio tramite e-mail, contatti su social network, ecc.) non riceveranno risposta e, in ogni caso, qualsiasi eventuale risposta fornita dallo Studio non costituisce in alcun modo una consulenza professionale.
5. Modalità di svolgimento dell’attività professionale
Tutte le attività giudiziali, stragiudiziali e di consulenza legale vengono poste in essere da parte dei componenti dello Studio nel pieno rispetto della normativa deontologica.
In particolare tutti i professionisti dello Studio osservano il segreto professionale e mantengono il massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.
Lo Studio rispetta inoltre tutte le garanzie previste dalla normativa, comunitaria e nazionale, in materia di privacy (Regolamento n. 679/2016 e Codice della Privacy): per maggiori informazioni su tale aspetto si rimanda all’apposita Informativa sulla privacy (inserire link all’informativa pubblicata sul sito).
Tutti i professionisti dello Studio curano costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di attività prevalente.
6. Compenso dell’avvocato
Il compenso dell’avvocato viene concordato da quest’ultimo con il Cliente oppure, se non sussiste uno specifico accordo, sulla base di quanto stabilito dalle tabelle ministeriali (cosiddetti “parametri”), così come previste dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, pubblicato in G.U. n. 77 del 2 aprile 2014, e dalle successive integrazioni e/o modificazioni.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 141 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza), in vigore dal 29 agosto 2017, che ha reso obbligatorio l’obbligo di presentazione di preventivo, in caso di richiesta di assistenza legale lo Studio, solo a seguito di un colloquio fisico informativo con il Cliente, comunicherà a quest’ultimo in forma scritta la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. In caso di conferimento dell’incarico da parte del Cliente, lo Studio predisporrà tutta la documentazione riguardante gli adempimenti ed obblighi in materia di trattamento dei dati personali e antiriciclaggio.
A tal proposito si precisa altresì che il Consiglio Nazionale Forense, con la scheda n. 67/2017 dell’Ufficio studi, ha specificato che l’accettazione dell’incarico e la comunicazione scritta del presumibile costo della prestazione possano anche essere contestuali. Sono invece escluse dall’operatività̀ dell’obbligo tutte quelle prestazioni che debbono necessariamente rendersi nell’immediato e che ivi si esauriscono, quali ad esempio la consulenza resa in maniera orale e contestuale alla richiesta, la difesa e l’interrogatorio in carcere di persona arrestata, il procedimento per direttissima, costituzioni e redazione di atti di particolare urgenza, e tutte le altre fattispecie nelle quali non è oggettivamente possibile assolvere al dovere di informativa, come nelle ipotesi di difesa di soggetti latitanti ed irreperibili, ecc.