L’avv. Silvia Ortis of counsel del nostro gruppo di lavoro per il campo giuslavoristico ha co-creato il sito Punto Legale TOV dedicato a tale ambito con approfondimenti e analisi.
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Il Tribunale di Treviso in materia di infedeltà patrimoniale su una difesa degli avvocati Stefano Antiga e Nicola Poloni
Importante arresto del Tribunale di Treviso in materia di infedeltà patrimoniale degli amministratori con assoluzione dell’imputato difeso dagli avvocati Stefano Antiga e Nicola Poloni .
Un caso che ha suscitato notevole attenzione mediatica si conclude con la completa estraneità agli addebiti mossi all’imputato in un ambito che, pur costituendo una fattispecie di presidio penale alla vita di impresa, si intreccia con profili inerenti l’analisi economica dei fenomeni giuridici e con i più sollecitati snodi delle organizzazioni aziendali.
La dott.ssa Valentina Bottega sulla riconoscibilità del rimborso per il metodo ABA
Caso Facebook-CasaPound Italia: verso una dimensione negoziale per i social media
L’ordinanza del Tribunale di Roma in esito a ricorso ex art. 700 C.P.C. promosso da CasaPound Italia nei confronti di Facebook è di grande interesse per vari motivi processuali e sostanziali: quanto ai primi si rileva ancora una volta il ruolo di strumento processuale costituzionalmente orientato della tutela cautelare atipica, nel secondo dopoguerra divenuta in svariate occasioni il mezzo attraverso il quale garantire in maniera sostanziale il rispetto della Costituzione come fonte del diritto immediatamente precettiva nei rapporti giuridici intersoggettivi. Interessante notare anche l’utilizzo della penalità di mora.
Quanto al merito è interessante evidenziare che inizi a comparire nei nostri tribunali il problema della torsione degli assetti dominicali che l’avvento di internet ha introdotto: in altri termini si può evocare la categoria dei limiti esterni del diritto di proprietà ma non più da parte della sfera pubblica quanto da parte di operatori privati. Abbiamo impiegato tre secoli almeno per capire come il pubblico potere possa limitare qualcosa di ‘nostro’ e ora, in meno di tre lustri, dovremo capire se e come un privato possa fare altrettanto.
In effetti nel mondo di internet la proprietà privata non esiste (curiosa eterogenesi dei fini…), semmai si può parlare di uso univoco: sia esso per un account, un dominio, un profilo, un servizio…Il problema che dunque si pone è quello di tutelare tale valore, anche economico (si pensi a una pagina social con migliaia di iscritti), basti solo pensare al danno che si creerebbe a un operatore economico con un blocco di un servizio di posta elettronica gestito attraverso un provider gratuito, gmail senza fare nomi.
Non si tratta solo di una tutela della libertà di espressione e di organizzazione politica, come in questo caso, ma appunto anche tutela dell’avviamento di impresa e della libertà individuale. Dedotte queste questioni teoriche, comunque, c’è un rilevantissimo risvolto pratico in questa pronuncia l’idea cioè che debba esserci un riequilibrio ortopedico nelle posizioni fra provider dei servizi e fruitori, pena la compressione di fondamentalissimi diritti civili e sociali, ma anche il fatto che le condizioni d’uso del servizio non possano più essere considerate come un rapporto giuridico unilateralmente predisposto e confezionato, una vera e propria lex privata.
Tre sono le sfere giuridiche da contemperare: il provider, il titolare del diritto di uso univoco e il fruitore del servizio, difatti anche l’ultimo anello è portatore di interessi autonomi e meritevoli di tutela, si pensi nel caso in esame a un aderente al movimento politico di conoscere gli sviluppi dell’organizzazione.
La natura del rapporto giuridico è, quindi, trilaterale nei suoi tratti sostanziali.
In altri termini si declina la libertà di espressione nei suoi tratti sostanziali, cioè non sono ‘poter dire’ qualcosa quanto nell’accezione di ‘poter farlo sapere’.
Sono da tempo convinto che forse la più rilevante frontiera del diritto delle nuove tecnologie sarà la negoziazione delle condizioni d’uso fra provider di servizi in rete e utilizzatori, specie se dotati di una certa massa critica. D’altro canto, esauritasi la spinta propulsiva successiva al loro apparire sul proscenio, i giganti del web dovranno rendersi conto che la continuità nella creazione del loro valore potrà essere garantita solo dal continuo afflusso di contenuti fornito dalle collettività che ne fanno uso, che quindi dovranno vedere in qualche modo tutelate le loro posizioni giuridiche soggettive.
*Un intervento maggiormente esteso su questi temi è previsto in uscita a gennaio 2020 in Indipendenza
Privacy e Statuto dei lavoratori: antinomie e influenze sovranazionali
La novella intervenuta nel 2015 ha radicalmente mutato il quadro dello Statuto dei Lavoratori (l.300/1970), comprimendo in modo significativo il perimetro delle tutela colà originariamente previste. Uno degli aspetti toccati riguarda all’art. 4 l’attività di controllo sul prestatore d’opera da parte del datore di lavoro: la versione precedente utilizzava una struttura a permissione (generalizzato divieto con espresse eccezioni), quest’oggi la situazione è specularmente rovesciata, dato che la clausola abilitante al controllo a distanza è, di fatto, una delega in bianco.
Recentemente la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è pronunciata su un caso, posto alla sua attenzione da un ricorrente romeno, che potrebbe dar luogo a profili di contrasto con la normativa italiana post riforma: difatti se da un lato in sede CEDU non viene esclusa la possibilità di controllo, se ne subordina l’esercizio a un’informativa puntuale su tale eventualità.
I possibili profili di antinomia, qualora tale indirizzo si consolidasse e venisse assunto come prospettiva interpretativa della CEDU, si concreterebbero nel venire in essere di una responsabilità risarcitoria in capo al datore di lavoro che non articoli e circostanzi in maniera precisa le modalità attraverso le quali il controllo di dispositivi in uso al prestatore d’opera venga effettuato e la tipologia di informazioni apprese, ciò in particolare per quanto concerne l’accesso alla casella individuale di posta elettronica, ormai largamente diffusa negli ambienti di lavoro minimamente strutturati. Il dato di fatto è che, comunque, una tutela sovranazionale come quella attinta dal ricorrente del caso in parola è molto più lunga, necessario difatti il previo esperimento dei rimedi interni, e comunque non ha carattere conservativo/reale, bensì solo risarcitorio.
Altro tema di grande rilevanza ai fini lavoristici per l’enorme diffusione pratica è quello dell’utilizzo del sistema di chat whatsapp poiché potrebbeavere rilievo ai fini del rapporto di lavoro, per licenziamenti o sanzioni, comunicazioni inviate o ricevute all’interno di gruppi con colleghi o anche solo la presenza online del prestatore d’opera in orari in cui non dovrebbe esserlo.
Alberto Leoncini
Blockchain e criptovalute: evoluzioni e prospettive nell’analisi di Fabrizio Zampieri
Criptovaluta viene ancora segnalato come lemma sconosciuto dal correttore dei programmi di videoscrittura, eppure è il neologismo che indica una vera e propria rivoluzione che sta avvenendo anche nel sistema dei pagamenti e i cui esiti si iniziano a intravvedere nella loro portata deflagrante solo ora; su tali ambiti ci siamo confrontati con Fabrizio Zampieri, analista e consulente finanziario indipendente che sta maturando una specifica attenzione professionale a tale comparto e alle sue dinamiche.
- Nel pieno della crisi finanziaria del 2008/2009 nasceva Bitcoin, la prima e più nota criptovaluta. Qual è il bilancio a quasi dieci anni di distanza per questo ambito in impetuosa espansione?
A 8 anni dalla nascita del Bitcoin si può affermare che il bilancio è senz’altro positivo, anche oltre le aspettative per chi ha creduto in questa criptovaluta. Da un punto di vista prettamente monetario e speculativo il valore del Bitcoin è volato dai pochi centesimi di dollaro di quotazione degli inizi 2009 ad oltre 7.500 usd di questi giorni (nov. 2017); ma anche per chi avesse acquistato la valuta digitale nemmeno 1 anno fa a circa 1.000 usd per 1 BTC, avrebbe incamerato performance stellari. Non vi nascondo che molte persone sono diventate milionarie solamente investendo poche centinaia di dollari/euro alla nascita del Bitcoin ed anche negli anni seguenti.
Ma, oltre al puro aspetto monetario, il Bitcoin ha dato vita anche ad altri aspetti positivi, ovvero alla nascita della blockchain che secondo il mio punto di vista rivoluzionerà la nostra vita, in moltissimi settori.
- Le criptovalute hanno dato vita alle piattaforme blockchain, che probabilmente espanderanno la loro sfera di operatività anche ad altri comparti: una trasformazione epocale oggi ancora inespressa, quali le prospettive di maggior interesse rispetto a questa tecnologia? .
Non è facile spiegare il concetto di blockchain alla gente comune (molto spesso nemmeno gli operatori finanziari ne conoscono le caratteristiche ed il funzionamento); potremmo dire con un esempio piuttosto grossolano che se la criptovaluta rappresenta un’automobile, la blockchain è l’autostrada sulla quale corre l’auto, ovvero il Bitcoin e le altre valute digitali non potrebbero funzionare senza la blockchain. Potremmo definire la blockchain come un database dove, tramite la tecnologia peer-to-peer, è possibile conservare e visualizzare tutte le transazioni del Bitcoin avvenute dal 2009 ad oggi, un sistema di verifica aperto a tutti e che non ha bisogno del regolamento delle banche o dei governi. E questa tecnologia può essere applicata a tutti i settori dove sia necessaria una relazione tra persone e gruppi. Sarà possibile per esempio per un risparmiatore comprare azioni e titoli senza l’intervento della banca pagando quindi commissioni più basse e in maniera rapida e veloce; per alcuni atti non sarà più necessaria la presenza del notaio, e lo stesso dicasi per avvocati, commercialisti ed altri consulenti; non sarà più necessario rivolgersi alle agenzie immobiliari per le compravendite di immobili e terreni; sarà anche possibile svolgere votazioni elettorali rimanendose tranquillamente a casa propria e votando tramite il proprio computer. Come vedete, moltissimi ambiti della nostra vita sociale ed economica verranno influenzati dal fenomeno delle blockchain.
Per certi aspetti siamo ancora agli inizi dei cambiamenti epocali che mi aspetto ma, con l’ausilio della tecnologia sempre più avanzata e perfezionata, sono convinto che nei prossimi 2-3 anni assisteremo già a notevoli sviluppi ed innovazioni.
- È corretto affermare che le criptovalute non siano sequestrabili? Vi sono degli strumenti per evitare un’infiltrazione della malavita transnazionale di questo strumento?.
È vero, una volta che gli euro, i dollari, le sterline e le altre valute vengono convertite in Bitcoin o in altre criptovalute (attualmente ne esistono in circolazione circa 900) e vengono depositate nei wallet (portafogli) personali, diventano impignorabili ed insequestrabili poiché le chiavi d’accesso e di identificazione dei portafogli sono rappresentate da codici alfanumerici che garantiscono quindi l’anonimato del suo titolare.
Conseguentemente c’è il rischio che le criptovalute vengano utilizzate anche da malavitosi internazionali per regolarizzare compra/vendite di beni e servizi illegali proprio in virtù delle caratteristiche di anonimato delle transazioni. Bisogna però sapere che tutte le transazioni in Bitcoin o in altre criptovalute che avvengono, essendo caratterizzate da uno specifico codice (hash), sono tracciabili e visibili in qualsiasi momento da chiunque possegga un computer ed una linea internet.
Scusate ma prima della nascita del Bitcoin, forse le transazioni finanziarie malavitose non sono mai esistite..??; non dimentichiamo che attualmente le transazioni derivanti da operazioni malavitose (droga, armi, terrorismo, ecc…) avvengono ugualmente tramite i circuiti finanziari tradizionali spesso con la complicità di Banche e Governi…
- Le criptovalute si basano sulla forza del mercato come luogo di incontro fra domanda e offerta, in prospettiva vede comunque dei margini di intervento regolativo/normativo da parte di soggetti nazionali o trans/sovranazionali?
Anche i prezzi del Bitcoin e delle criptovalute vengono determinati dall’incrocio tra la domanda e l’offerta degli utilizzatori come avviene per qualsiasi scambio di bene e servizio. Basandosi su una tecnologia decentralizzata (il mercato delle criptovalute non è controllato dalle banche centrali) e condivisa (chiunque può partecipare e visualizzare qualsiasi transazione in ogni momento) il rischio è quello che gli Enti regolatori tradizionali vogliano intervenire per cercare di applicare normative non tanto per regolarizzare il mercato ma soprattutto per non perdere il potere ed il controllo su nuove possibili forme di entrate finanziarie e fiscali. Il fenomeno delle criptovalute però si sta sviluppando su scala mondiale e quindi bisognerebbe riuscire a mettere d’accordo numerosissimi Governi e Banche Centrali per contrastarle, cos a che reputo di non facile attuazione.
- Come valuta i vincoli posti dal governo cinese alla circolazione del Bitcoin nel settembre 2017? Un ‘gioco di potere’ o la paura di un fenomeno potenzialmente in grado di destabilizzare equilibri economico-finanziari consolidati?
Le Autorità cinesi non hanno limitato la circolazione del Bitcoin ma hanno solamente regolarizzato e messo dei paletti alle ICO (Initial Coin Offering), ovvero la nascita di nuove criptovalute che permette ai promotori dei progetti di raccogliere denaro dietro assegnazione di nuove valute digitali; in altre parole le ICO attualmente danno la possibilità a chiunque di raccogliere denaro senza dover sottostare ai medesimi regolamenti e rigidi vincoli ai quali devono sottostare per esempio le società che fanno raccolta di capitale tramite emissione di azioni e/o obbligazioni. In parole più semplici, l’emissione di nuove monete non è ancora regolamentata secondo criteri finanziari.
Per ciò che concerne il Bitcoin nello specifico invece la Cina rappresenta uno dei Paesi dove è concentrato il maggior numero di users e miners al mondo, ovvero quelle persone e società che contribuiscono a creare e far funzionare il Bitcoin.
- Come si indirizza la sua attività consulenziale ai potenziali interessati al comparto?
L’interesse verso il Bitcoin ed il mondo delle criptovalute continua a crescere e sempre più persone, di qualsiasi categoria lavorativa e sociale, chiedono maggiori informazioni e delucidazioni. Oltre a spiegare le caratteristiche tecniche delle criptovalute, delle blockchain, delle ICO, ecc… bisogna indirizzare la clientela anche verso gli Exchange più seri ed affidabili per l’apertura dei wallet e per iniziare a convertire la valuta tradizionale in Bitcoin. Non dobbiamo infatti dimenticare che internet è anche il regno dei truffatori e degli hacker. Il consiglio è quindi quello di rivolgersi ad un professionista serio e preparato nel caso decideste di avvicinarvi a questo nuovo mondo che rivoluzionerà ben presto la nostra vita.
Intervista a cura di Alberto Leoncini
articolo liberamente riproducibile previa indicazione della fonte
Comprare all’asta: consigli per gli acquisti
Cogliamo l’occasione del rinnovo del sito dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Treviso con, fra l’altro, un’utilissima funzione che consente di circoscrivere su mappa il perimetro territoriale entro il quale si vuole ricercare un bene immobile, per proporre ai lettori una breve nota operativa per chi fosse orientato ad acquistare un bene proveniente da un’esecuzione forzata, cioè espropriato al titolare che, per varie ragioni (insolvenza, fallimento, procedura concorsuale parafallimentare etc…) non ha onorato i propri debiti: dall’autovettura per un neopatentato fino a qualche sfizio (imbarcazioni, motociclette, opere d’arte…) si può trovare un po’ di tutto e a prezzi nettamente inferiori a quelli di mercato, ma occorre tenere bene a mente alcuni aspetti di seguito elencati senza pretesa di esaustività:
- Occorre calcolare gli oneri fiscali correlati all’acquisto, per i quali è opportuno consultare un commercialista;
- Quando si compra, lo si fa senza garanzia per vizi, cioè se emergono vizi sul bene acquisito essi non possono essere contestati come si farebbe in un acquisto sul libero mercato (art.2922 C.C.);
- Se l’acquisto è di importo significativo è consigliata l’assistenza di professionisti di propria fiducia quali consulenti di parte che siano in grado di valutarne lo stato di conservazione (p.es. architetto o geometra per un immobile) del bene e il supporto di un legale per le fasi di presentazione dell’offerta ed eventuale aggiudicazione;
- Leggere con attenzione la documentazione correlata al bene, in particolare se vi siano oneri a carico dell’aggiudicatario con riferimento allo stato di occupazione di un immobile o, ad esempio, attività di smaltimento, trattamento e gestione di residui, rifiuti o messe a norma/adeguamenti in genere;
- Dove posso trovare i beni in vendita? Internet è ormai lo strumento principe per la circolazione delle informazioni in questo senso, sui siti dei Tribunali alla voce ‘vendite giudiziarie’ potete trovare le procedure aperte con la relativa documentazione, ma sono facilmente rinvenibili siti generalisti che raccolgono le procedure esecutive su base nazionale. Per evitare possibili incoerenze nei dati, una volta individuato il bene cui si è interessati, è consigliabile controllarne dati e informazioni sui siti ufficiali istituzionali.
- Qui un articolo di approfondimento
L’avv. Alberto Leoncini intervistato da SOS WP su GDPR e privacy
L’avv. Alberto Leoncini è stato intervistato da Andrea Di Rocco per il canale youtube di SOS WP in materia di privacy e GDPR (Reg. UE 679/2016), sia con riferimento all’ambito on line che off line.
Cashback e fidelizzazione del consumatore: per un inquadramento dogmatico e teorico
La più promettente frontiera della fidelizzazione del consumatore, sia on line che off line nel commercio di prossimità, è probabilmente il cashback, ovverosia la restituzione in denaro di una percentuale/quota sul volume d’affari acquistato presso un circuito, una catena o un canale d’acquisto. Particolarmente promettente, si diceva, perché consente di indurre il consumatore a integrare le proprie attività di acquisto elettronico con quelle tradizionali.
Al fine di inquadrare la fattispecie vi è da dire che l’ottica del fenomeno è quella di considerare il volume di spese generato dal consumatore nel suo paniere complessivo, indipendentemente dal contratto stipulato di volta in volta: se è vero che la compravendita è sicuramente la regina, ai fini del cashback possono valere anche altri contratti come l’assicurazione per l’auto, i canoni di un leasing o pacchetti turistici per le vacanze. Questo dato di partenza è centrale per analizzare giuridicamente la fattispecie, difatti va categoricamente esclusa la nozione di ‘sconto’ (quindi, giuridicamente, di riduzione del prezzo quale corrispettivo del negozio traslativo posto in essere dalle parti) poiché il cashback non incide sul contratto intercorso tra le parti ma si situa a valle dello stesso, in un momento futuro e incerto (quando il consumatore avrà raggiunto le soglie minime per la corresponsione) e in dipendenza da altri e ulteriori contratti stipulati con soggetti terzi.
Trattandosi di società orientate al profitto, deve essere esclusa l’applicabilità dell’istituto del ristorno mutualistico di cui all’art. 2545bis C.C., che in linea di principio al cashback sarebbe assimilabile e maggiormente affine. Potrebbe invece essere verosimilmente evocabile il ristorno se ci si collocasse all’interno di un gruppo cooperativo paritetico o di una rete di imprese a vocazione sociale non orientate al profitto.
Senza limitarsi a un richiamo generico all’art. 1322 C.C. in materia di autonomia negoziale e meritevolezza di tutela, l’unico istituto a qualche titolo evocabile è quello della donazione remuneratoria di cui all’art. 770 C.C.. Nell’istituto appena richiamato il tratto della liberalità proprio della donazione sia, nella sostanza, recessivo residuando solo il nocciolo primigenio dell’istituto donativo, cioè la spontaneità (nullo iure cogente), difatti al secondo comma, la legge si incarica di esplicitare che persino la conformità agli usi, fonte di rango più basso (art. 1 preleggi), è idonea a escludere la donazione, proprio sull’assunto che l’agente operi nella convinzione di adempiere a un dovere in qualche modo giuridico o percepito come tale nella comunità di riferimento. Se è dunque vero che qui ci troviamo di fronte a un contratto con reciproci diritti e obblighi, spesso stipulato in via adesiva con il soggetto che promette il cashback, che può dunque rientrare a pieno titolo nel dipanarsi dell’autonomia negoziale degli operatori, vi è però da guardare alla sproporzione spesso evidente fra la somma rimborsata all’acquirente del servizio e quella dallo stesso corrisposta per il suo acquisto (la somma restituita può arrivare nella più ottimistica delle ipotesi al 10%, ma nella stragrande maggioranza dei casi non supera il 2-4%), a tal proposito si potrebbe ricuperare la previsione dell’art. 770 C.C. laddove parla di servizi resi: in un’ottica di interpretazione evolutiva del sistema, proprio la globalità dell’ottica considerata dalle operazioni di cashback potrebbe essere utilmente sussunta nella previsione normativa, rientrando quindi l’operazione economica nelle piccole dazioni monetarie della vita comune.
Sul piano ricostruttivo, quindi, appare più fondato parlare di una fattispecie complessa a formazione progressiva costituita da un contratto tipico e una liberalità d’uso giuridicamente meritevole di tutela in un quadro di autonomia contrattuale.
Avv. Anna Rita Freda
Avv. Alberto Leoncini
L’avv. Freda a ViralOctopus Bootcamp
Riportiamo di seguito l’intervista all’avv. Anna Rita Freda in materia di adeguamento al regolamento GDPR, da pochi giorni in vigore rilasciata a ViralOctopus bootcamp