Affidamento paritario dei minori. Profili civilistici, penalistici e psicologici

Disponibile per i tipi di Key Editore il volume Affidamento paritario dei minori. Profili civilisitci, penalistici e psicologici. Coautrice Alessandra Zorzi.

Autore:Ioppoli Carlo, Ingarrica Daniele, Filippi Stefania, Zorzi Alessandra
ISBN:882791496
Pagine:202
Anno:2024
Mese:Marzo
Edizione:1a edizione
Collana:
Materia:Diritto Civile
Prezzo:€ 14,99 (versione ebook)
€ 22,00 (versione cartacea)
Abstract:L’opera è incentrata sul tema dell’affidamento paritario dei minori, analizzandone i suoi molteplici risvolti e fornendo ai professionisti che si occupano di famiglia e minori gli strumenti necessari atti a ridurre la conflittualità tra le parti, tramite l’adozione di modelli virtuosi nell’interesse dei figli.

Treviso, 24 marzo: all’Open Sunday ex caserma Piave, Alberto Leoncini e Rimaflow-Amaro Partigiano

Domenica 24 marzo 2024 alle ore 14,15 presso il Centro Sociale Django (Ex Caserma Piave, via Monterumici 11-parcheggio area Eden) avrà luogo la presentazione di “Economia mista e partecipazioni statali. Ragioni prospettive e orientamenti per un sistema di impresa pubblica nel terzo millennio” (Editore Indipendenza-Francesco Labonia), interviene l’autore Alberto Leoncini, avvocato di Treviso e collaboratore di Indipendenza.

Tra gli ambiti individuati nella pubblicazione per la ricostituzione di un sistema di economia mista anche le imprese confiscate e abbandonate all’esito dei processi di delocalizzazione produttiva, di qui l’intersecarsi dell’iniziativa con l’esperienza dell’impresa recuperata Ri-maflow che interverrà con la testimonianza di Luca nella prospettiva di affiancare all’analisi giuridico-economica la concretezza dell’iniziativa intrapresa dai lavoratori della ex Maflow all’esito del processo di delocalizzazione nel tentativo di contrastare la spirale recessiva e di deindustrializzazione, attivando un modello di sviluppo compatibile con l’ambiente e la funzione sociale dell’impresa.

Il quadro recessivo ormai strutturale dal 2008 ha reso visibile la necessità di un ripensamento profondo delle dinamiche di organizzazione economica sia sul piano individuale che collettivo, di qui la necessità discussa nella pubblicazione di articolare un sistema di economia mista con l’intervento pubblico come fattore strutturale e qualificante in termini radicalmente nuovi rispetto alle esperienze del passato, che viceversa hanno in larga parte tradito lo spirito della Costituzione del 1948, contrapponendolo alla retorica delle ‘riforme’ e al loro portato regressivo.

Coordina i lavori e gli interventi Lorenzo Feltrin, sociologo del lavoro e ricercatore universitario.

Seguirà degustazione con Amaro Partigiano, uno dei prodotti Rimaflow disponibili alla ‘Bottega de la Piave’.

Possibilità di pranzo sociale vegetariano o vegano al CS Django, prenotazione in loco o a Enzo Bottecchia enzobottecchia@gmail.com

Parcheggio area Eden- Linee trasporto pubblico MOM fermata Viale Montegrappa 6-11-21 urbane/ Extraurbane Noale-Padova, Montebelluna-Valdobbiadene, Bassano del Grappa, Morgano, Castelfranco Veneto-Cittadella-Vicenza.

Economia mista e partecipazioni statali. Ragioni, prospettive e orientamenti per un sistema di impresa pubblica nel terzo millennio

Disponibile la monografia dell’avv. Alberto Leoncini Economia mista e partecipazioni statali. Ragioni, prospettive e orientamenti per un sistema di impresa pubblica nel terzo millennio (Indipendenza-Editore Francesco Labonia).

L’opera riunisce ed elabora contributi dell’autore sui temi dell’economia mista e sul ripensamento delle modalità dell’intervento pubblico nel mercato.


Modalità d’ordine, scheda e indice sono reperibili qui

L’assenza di una prospettiva sistemica con riferimento al ruolo dello Stato nella sfera economica e nella dinamica dei relativi rapporti è alla base del fallimento di ogni recente iniziativa critica e socialmente emancipativa: a partire da tale ipotesi di ricerca viene declinato un percorso verso un’opzione di economia mista che dia concretezza e attualità allo spirito della Costituzione del 1948.
Enti locali, Cassa Depositi e Prestiti, economie carcerarie, imprese confiscate e abbandonate, procedure concorsuali, società partecipate, responsabilità degli enti da reato e apparato giurisdizionale alcuni snodi di intervento a partire dai quali organizzare i rapporti economici su basi partecipative, ricostruire la proprietà pubblica e strutturare un’opposizione conflittuale rispetto alla filiera delle istituzioni sovranazionali promotrici della catastrofe economica, sociale e politica le cui conseguenze quotidianamente vengono subite da strati largamente maggioritari della popolazione.
Nessuna accondiscendenza o legittimazione nei confronti del ceto politico e della classe dirigente che ci hanno portato dove siamo né alcuno sguardo al passato, ma articolazione di un rinnovamento istituzionale ed economico in grado di contrapporsi alla retorica delle riforme e al loro portato regressivo, saldandosi con le più avanzate esperienze di trasformazione del modello economico per garantirne compatibilità ambientale e capacità di redistribuzione del benessere.

autopresentazione dell’autore

VenetoBanca: gli avvocati scrivono al ministro Nordio

L’avv. Alberto Leoncini sottoscrive la missiva di 34 avvocati al neo ministro Nordio su VenetoBanca, a tutela dei risparmiatori azzerati.

Corriere del Veneto, mercoledì 9 novembre 2022, p. 11
La tribuna di Treviso, mercoledì 9 novembre 2022, p. 2

TrevisoToday

GUERRA RUSSO-UCRAINA E PROCESSO PENALE INTERNAZIONALE: GIUSTIZIA SARÀ FATTA. FORSE…

Avv. Stefano Antiga

La guerra in Ucraina pervade oramai le nostre vite: giornali, social network e le solite, immancabili, chiacchiere da bar, con commentatori improvvisati che, nel men che non si dica, hanno vissuto una bizzarra palingenesi mutando rapidamente da esimi virologi, in grado di spiegarci funzionamento e controindicazioni dei vaccini, ad eccellenti politologi capaci di svelare i segreti più reconditi di questa nuova – a detta di molti – stagione imperialistica della Russia putiniana.

Altrettanto immancabilmente, noi giuristi siamo chiamati a fornire un’interpretazione di quanto sta accadendo sul martoriato territorio ucraino a partire dal febbraio scorso. Assistiamo, quindi, agli accorati appelli di Biden e Macron affinché l’iniziatore della “campagna” ucraina – quel Vladimir Putin che con altrettanto fulminea palingenesi è diventato il peggior nemico dell’Occidente (quello stesso Occidente che, in larga misura, gli faceva l’occhiolino o addirittura lo osannava come modello di leadership da imitare) – possa essere condotto dinanzi alla Corte Penale Internazionale ed essere incriminato per le barbarie che, inesorabilmente, a seguito della ritirata delle truppe russe dal Nord dell’Ucraina, emergono echeggiando scenari apocalittici e disumani già visti nel recente passato (da Bucha la memoria corre a ritroso verso Srebrenica, ben oltre la fine del Secondo Conflitto Mondiale, a riprova che davvero la storia si ripete).

Ci si chiede, quindi, che ruolo potrà svolgere la Corte Penale Internazionale (Achtung: da non confondersi con la Corte dell’Aja, che è tutt’altra cosa) in merito ai probabili (prudenza è d’obbligo: siamo giuristi!) crimini commessi dalla Russia sul territorio ucraino. Premetto che non starò qui a ripercorrere le tappe che, nell’ormai lontano 2002, hanno condotto all’istituzione della cosiddetta (per breviloquenza) C.P.I., attraverso la stipula del Trattato di Roma (eh già, come spesso accade, i grandi passi dell’umanità vengono decisi e forgiati nel nostro Paese…).

Venendo subito al nocciolo del discorso: Ucraina e Russia non sono parti del Trattato di Roma. Ecco un primo ferale colpo al cuore degli ottimisti dei processi penali internazionali, quei nostalgici che richiamano a gran voce l’esperienza di Norimberga (ma la storia non ci ha davvero insegnato nulla?). Non figurando tra le parti della citata convenzione, potremmo facilmente (ma erroneamente) escludere che la C.P.I. possa esplicare una qualche forma di giurisdizione sul caso concreto.

Sennonché, proprio l’Ucraina, avvalendosi di un peculiare meccanismo previsto dall’art. 12, comma 2, dello Statuto (“Nell’ipotesi preveduta dall’articolo 13, lettere a) o c) la Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale se uno dei seguenti Stati, o entrambi, sono Parti del presente Statuto o hanno accettato la competenza della Corte in conformità delle disposizioni del paragrafo 3), ancora nel 2014, a seguito del rovesciamento della leadership del presidente da più parti definito “fantoccio” Victor Yanukovich, cui faceva seguito l’occupazione russa (tuttora in essere) della Crimea, accettava formalmente la competenza della C.P.I. per i vari crimini attribuiti alle forze russe proprio su quel territorio.

Si realizzava, in tal modo, quello strano processo di adesione ex post descritto nel citato art. 12 del Trattato di Roma. Possiamo quindi tirare un sospiro di sollievo? Giustizia sarà fatta?

La questione non è così semplice, poiché entra in gioco il vero punctum dolens del crimine cosiddetto di aggressione. Non serve improvvisarsi politologi, o studiosi di crisi internazionali, per capire che quella dello scorso febbraio rappresenta, con ogni probabilità (anche qui prudenza di giurista), l’invasione di uno Stato sovrano ad opera di un altro Stato sovrano.

A latere dei crimini tradizionali, sui quali la C.P.I. è chiamata a giudicare (ossia crimini di guerra, genocidio e crimini contro l’umanità), nel 2010, attraverso il cosiddetto “emendamento di Kampala” (capitale dell’Uganda per i non addetti ai lavori), di cui al noto art. 8 bis dell’omonimo Accordo, la giurisdizione della C.P.I. è stata estesa al crimine di aggressione.

In particolare, ivi si specifica che l’aggressione (“crime of aggression”) dev’essere perpetrata da qualcuno in grado di dirigere l’azione politica o militare di uno Stato e di esercitare efficacemente un controllo su quell’atto (“by a person in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State”), requisito questo sulla cui sussistenza non paiono esservi dubbi nella fattispecie russo-ucraina.

Il meccanismo, idilliaco in apparenza, subisce però una inesorabile battuta d’arresto nelle previsioni dell’art. 15 bis degli Accordi di Kampala. In parole semplici, la norma in questione esige che aggredito e aggressore siano parti del Trattato di Roma (e che, naturalmente, abbiano firmato l’emendamento, salva la possibilità, prevista dalla clausola di “out-put”, di rifiutare la giurisdizione sul crimen in parola), in caso contrario la sua giurisdizione non potrà essere attivata (sic!). A questo punto, facciamo un passo indietro: ho poco sopra ricordato che Russia e Ucraina non figurano tra le “parti” del Trattato di Roma, ancorché proprio l’Ucraina, nel 2014, avvalendosi di quanto previsto dall’art. 12 comma 2 già echeggiato, abbia espressamente richiesto la giurisdizione della C.P.I.

Rimane però fuori la Russia, il cui leader, qualora, come appare probabile, venga accertato il crime of aggression (ricordo che vi è un’indagine in corso della C.P.I., su iniziativa del suo procuratore Karim Ahmad Khan), non potrà essere condotto alla sbarra relativamente alla fattispecie in parola.

Residuano gli altri crimini sui quali la C.P.I. ha giurisdizione, qualora l’indagine in corso ne accerti la sussistenza. Con buona pace, allora, del tanto acclamato crime of aggression, la cui perseguibilità non pare fattibile nemmeno pensando a tribunali costituiti ad hoc dalle Nazioni Unite (incespichiamo, questa volta, sul diritto di veto che la Russia vanta all’interno del Consiglio di Sicurezza dell’O.N.U.).

A riprova che il diritto internazionale è un grande cantiere aperto, di cui probabilmente noi viventi non vedremo la sua compiuta realizzazione (utopia?).

Last but not least, la Corte Penale Internazionale giudica individui, non Stati. Non tollera processi contumaciali, né in absentia.

Giustizia sarà fatta. Forse…

Indennizzi banche venete, appello ai parlamentari: “Consap rispetti i patti”.

“Serve un intervento del legislatore in merito ai rigetti degli indennizzi ai risparmiatori coinvolti nel tracollo delle banche venete”. A dirlo è un nutrito gruppo di avvocati tra coloro che hanno aiutato numerosi risparmiatori nella predisposizione della domanda di indennizzo. Da fine 2021, infatti, Consap ha comunicato una serie di “rigetti” per coloro che hanno superato i due requisiti per accedere al fondo con regime forfettario e cioè un reddito inferiore ai 35 mila euro o un patrimonio mobiliare inferiore a 100 mila euro. Queste persone, infatti, all’atto della domanda, avevano dichiarato di possedere almeno uno di questi requisiti, risultato insussistente dopo le verifiche di Agenzia Entrate. “Serve un intervento normativo affinché il risparmiatore che ha sbagliato nella dichiarazione, possa accedere al regime ordinario, previsto per coloro che superavano entrambi i requisiti. Serve, cioè, un provvedimento che consenta il deposito della documentazione prevista in questi casi, afferente alle violazioni massive”, dicono i professionisti. Durante il periodo in cui era possibile caricare le domande, infatti, Cosap aveva comunicato che, in caso di erronea indicazione dei presupposti sul reddito, la pratica sarebbe passata dal regime forfettario a quello ordinario, nonché sarebbe stata valutata la scusabilità dell’errore. Consap aveva anche diramato due comunicati su questo, il 19 giugno 2020 e il 06 agosto 2020. Anche il servizio informazioni aveva fornito telefonicamente queste indicazioni. Così, però, non è stato e Consap, anziché dar corso a quanto comunicato ai risparmiatori, ha direttamente bocciato le domande senza consentire il passaggio all’ordinario. “Troviamo ingiunto che i risparmiatori subiscano questo trattamento dopo che era stato loro promesso un passaggio all’ordinario”, continuano i legali. In molti casi si tratta di superamenti minimi, anche di soli 170,00 euro rispetto al limite. Si tratta di risparmiatori per lo più anziani, persone non abituate a questo tipo di pratiche e che si sono semplicemente sbagliate. Va, poi, considerato che il reddito imponibile può essere inferiore ai 35 mila euro, mentre quello complessivo no. Non si può pretendere che risparmiatori semplici possano comprendere, senza margine di errore, queste differenze. Il fatto che Consap avesse dato la possibilità di correggere l’errore, aveva portato molti risparmiatori a prestare meno attenzione. Queste persone vanno aiutate, non punite in questo modo. Dal momento che sono stati riaperti i termini per il deposito della documentazione con riferimento a coloro che hanno iniziato la domanda senza completarla, e per coloro che non hanno risposto alle richieste di integrazione documentale, non si comprende per quale ragione non venga data la possibilità anche a chi ha errato nella comunicazione dei presupposti reddituali, di inserire i documenti afferenti alle violazioni massive. Tra l’altro, su questo, Consap sta chiedendo solo oggi dei documenti, per provare le violazioni massive, non previsti in precedenza e non reperibili, stante il lungo lasso di tempo trascorso dagli acquisti degli strumenti finanziari. I risparmiatori hanno, così, presentato le richieste alle banche per la trasmissione della documentazione, ma finora sono giunte solo delle risposte in cui si comunica che le ricerche sono in corso. E’ incomprensibile questo cambio di rotta da parte di Consap che sembra attuare una serie di meccanismi per escludere gli indennizzi. “Facciamo un appello ai parlamentari, soprattutto quelli veneti, affinché si interessino con urgenza di questa questione e non lascino soli i tanti cittadini, spesso deboli e disarmati, di fronte a quanto successo. Serve un intervento normativo semplicissimo con cui consentire l’accesso al regime ordinario per coloro che hanno superato i requisiti. Come era stabilito fin dall’inizio. Inoltre è utile un provvedimento affinché le violazioni massive siano valutate con la documentazione disponibile, senza pretendere documenti impossibili da reperire.”, concludono gli avvocati.

  1. avv. Renato Bertelle, foro di Vicenza, renato.bertelle@studiolegalebertelle.it
  2. avv. Emanuele Compagno, foro di Venezia, emanuele@compagno.biz
  3. avv. Alberto Leoncini, foro di Treviso, avv.albertoleoncini@gmail.com
  4. Avv.  Pietro Bertelle, foro di Vicenza, pietro.bertelle@studiolegalebertelle.it
  5. avv. Stefano Antiga, foro di Treviso, avvstefanoantiga@antigalex.it
  6. avv. Katia Doppieri, foro di Vicenza, katia.doppieri@gmail.com
  7. avv. Chiara Altin, foro di Treviso, avv.altin@studiocsoa.it
  8. avv. Andrea Bona, Foro di Venezia, andreabona@inwind.it
  9. avv. Chiara Lorenzetti, Foro di Venezia, avv.chiaralorenzetti@gmail.com
  10. avv. Gaetano Calapai, foro di Vicenza, avvocatogaetano.calapai@gmail.com
  11. avv. Lucia Dal Maso, foro di Vicenza, luciadalmaso@cdmstudiolegale.it
  12. avv. Carlo Anzil, foro di Udine, studio@avvocatoanzil.it
  13. avv. Elisabetta Zuliani,  foro di Udine, studio@avvocatoanzil.it
  14. avv. Diego Giraldo, foro di Vicenza, diego.giraldo@studiolegalemeneguzzo.it
  15. avv. Andrea Frosini, foro di Firenze, frosinipasquini@gmail.com
  16. avv. Paolo Polato, foro di Venezia, info@studiolegalepolato.it
  17. avv. Matteo Zaccaria, Foro di Vicenza, matteozaccaria28@gmail.com
  18. avv. Cristina Ceron, foro di Treviso, avv.ceroncristina@gmail.com
  19. Avv. Alessandro Filippi (Foro Venezia) alessandro.filippi@lexhub.it
  20. Avv. Emanuela Bellini, foro di Verona, avv.bellini@tin.it
  21. Avv. Margherita Candon, foro di Treviso, margherita.candon@avvocatocandon.it
  22. Avv. Filippo Piovan, foro di Vicenza, f.piovan@studiopiovan.com 
  23. Avv. Virgilio Calabrese,  foro di Padova, slc@studiolegalecalabrese.it
  24. Avv. Letizia De Ponti, foro di Vicenza, deponti@studiodeponti.eu
  25. Avv. Elisabetta Zanella, foro di Padova, zanella@slbz.it
  26. Avv. Carlo Spillare, foro di Vicenza, carlo.spillare@studiospillare.com
  27. Avv. Marcella Zanchetta, foro di Vicenza, avvmarcellazanchetta@studiolegalezanchetta.it
  28. Avv. Marisa F. Costelli, foro di Milano, marisacostelli@tin.it
  29. Avv. Denise Pedrali, foro di Brescia, avvocatopedrali@gmail.com
  30. Avv. Romina Zanvettor, foro di Brescia,  r.zanvettor@rzlex.it
  31. Avv. Giulia Marchiori, foro di Vicenza, giulia@studiolegalemarchiori.it
  32. Avv. Alessandro Imbruglia, foro di Barcellona, aleimbstudio@gmail.com
  33. Avv. Andrea Zuffellato , foro di Padova,   andrea@zuffellato.net
  34. Avv. Federico Partele, foro di Treviso, info@studiolegalepartele.it
  35. Avv. Claudia Recanatini, foro di Vicenza, claudia.recanatini@studiolegalerecanatini.it
  36. Avv. Pietro Guidotto,  foro di Treviso, avv.guidotto@gmail.com
  37. Avv. Massimi Pieri frosinipasquini@gmail.com
  38. Avv. Ivan Bottazzo , foro di Vicenza, bottazzo@rozzimarinepartners.com
  39. Avv. Giulia Vigna, foro di Vicenza, studiogiuliavigna@virgilio.it
  40. Avv. Nadia Forlin, foro di Treviso, studiolegaleforlin@libero.it
  41. Avv. Giancarlo Barracato, foro di Termini Imerese, giancarlobarracato1@gmail.com
  42. Avv. Lorenzo Pistone, foro di Treviso, avv.lpistone@gmail.com
  43. Avv. Maria Bruschi, foro di Treviso, info@avvocatobruschi.it
  44. Avv. Dario Meneguzzo, foro di Vicenza, dario.meneguzzo@studiolegalemeneguzzo.it
  45. Avv. Michele Vettore, foro di Vicenza, studiolegale@vettore.it
  46.  Avv. Camilla Cusumano, foro di Verona, c.cusumano@legalfsirm.it

La Corte d’Appello di Venezia si uniforma all’orientamento della Cassazione 24069/2019

La Corte d’Appello di Venezia in una controversia seguita dagli avv. Andrea Zanioli e Anna Rita Freda aderisce all’orientamento della Cassazione secondo la quale nel giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo avviato con la veste introduttiva dell’atto di citazione in luogo del ricorso, ai fini della tempestività della stessa, occorre guardare al rito concretamente attivato in ossequio ai principi di cui all’art. 4 D.Lgs. 150/2011 secondo quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 24069/2019.

L’avv. Zorzi dialoga con il presidente di Cassa Forense avv. Nunzio Luciano

L’avv. Zorzi dialoga con il presidente nazionale di Cassa Forense avv. Nunzio Luciano sulle prospettive della Cassa e della previdenza forense in particolare per i giovani professionisti

https://www.facebook.com/giustiziacaffe/videos/603971100201576/

Coronavirus e professione forense, l’intervento dell’avv. Zorzi

L’avv. Alessandra Zorzi ha promosso, nel corso della primavera 2020, varie iniziative per il riconoscimento del ‘reddito di ultima istanza’ in conseguenza della pandemia da Covid-19 anche agli avvocati neoiscritti.

Gli interventi dell’avv. Zorzi su varesepress.

La lettera aperta coestesa su ilDubbio.